Regione Lombardia ha approvato con Delibera di Giunta. n. 3965 del 31 luglio 2015 le nuoveDisposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici.Il provvedimento introduce importanti novità in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore e di formazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili e chiarisce alcune modalità operative per la corretta registrazione della documentazione nel catasto Curit.
Il dispositivo sostituisce la DGR 1118 del 20/12/2013.
I principali contenuti del provvedimento
Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore.
La scadenza dell’obbligodi dotarsi di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per tutti gli impianti termici centralizzatiè stata posticipatadalla L.R 20/2015 al31 dicembre 2016,allineandosi a quanto previsto a livello nazionale dall’art.9 del d.lgs. 102/2014.
Oltre ai casi di impossibilità tecnica,l’esenzione dall’obbligo di installazionedei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del caloreè previstaanche quandol’installazione di tali dispositivirisulti essere non efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, in conformità alla metodologia indicata dalla norma UNI 15459 (basata sulla valutazione dei costi in relazione al ciclo di vita dell’intervento).
Come previsto dall’art. 9 del d.lgs.102/2014, l’applicazione del nuovo sistema di ripartizione delle speseriguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l’uso di acqua calda sanitaria, secondo la metodologia indicata dalla norma UNI 10200,può decorrere dalla seconda stagione termica successiva a quella di installazione. Questo significa che iltermine ultimoper mantenere ilvecchio sistemaè il31 luglio 2018.
Formazione installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile.
Sono abilitati all’installazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile tutti gli operatori già abilitati alla data del 3 agosto 2013 ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lettere a), b), c), e d) del D.M. 37/2008. Per mantenere la suddetta abilitazione, tali soggetti devono frequentareentro il 3 agosto 2016un appositopercorso formativo di aggiornamentodi 16 ore, con validità triennale.
Coloro che invece conseguono l’abilitazione ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lett. c) e d) del D.M. 37/2008dal 4 agosto 2013, per ottenere l’abilitazione all’installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti alimentati da fonte rinnovabile,devono frequentareun appositopercorso formativo di 80 ore.
Requisiti degli impianti termici.
Dal 1° gennaio 2016l’installazionee laristrutturazionedegliimpianti termici, nonchéla sostituzionedelgeneratore di calore, dovrannorispettareleprescrizionidelDecreto n. 6480 del 30 luglio 2015“Disposizioni in merito alla Disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della DGR 3868 del 17.7.2015”.
Finoal 31 dicembre 2015valgonoi valori minimi di efficienzaglobale media stagionaleprevisti dalle presenti disposizioni, nonché quanto previsto al punto6 della dgr 8745/2008.
Tali prescrizioni possono essere mantenute, anche oltre il 31.12.2015, come limite di riferimento per l’installazione o la ristrutturazione di impianti termici, qualora gli stessi siano inclusi nella relazione tecnica di cui all’art. 28 della l. 10/91 o di cui all’allegato B della dgr 8745/2008, presentata entro la suddetta data.
Targatura
E’vietato applicare una nuova Targa ad impianti già targatida altri operatori. In caso di impossibilità di acquisizione di un impianto già targato occorre chiedere supporto operativo all’Autorità competente per territorio o ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. tramite i canali di comunicazione previsti dal portale internet CURIT.
Controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti termici.
Gli impianti,composti da generatori di diversa tipologia(a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa), possono esseresottoposti a manutenzione da parte di più manutentoriin funzione della singola tecnologia. La funzionalità sul catasto sarà disponibile nei prossimi mesi.
In questo caso, ogni manutentore deve:
- riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di Rapporto di controllo tecnico;
- aggiornare le parti del Libretto di Impianto di competenza;
- effettuare la registrazione delle informazioni nel catasto CURIT.
Per gli impianti esistenti, il primo manutentore che interviene sull’impianto è tenuto:
- alla targatura dell’impianto, ove non si sia già provveduto;
- alla compilazione del Libretto di Impianto per gli elementi comuni, indicando tutti i generatori che lo costituiscono;
- alla registrazione nel catasto CURIT della Targa e del Libretto di Impianto;
- al pagamento dei contributi previsti nel caso si sia intervenuto su un generatore alimentato a combustibile fossile.
Scarica il testo completo cliccando il link di seguito.


