Approvata la nuova DGR Impianti Termici

Approvata la nuova DGR Impianti Termici – dettaglio_news – ARIA S.p.A.

Con Deliberazione n. XI/3502 del 5 agosto 2020, la Giunta Regionale della Lombardia ha adottato le nuove disposizioni per gli impianti termici.
Per gli impianti a biomassa rimane valida la DGR 3965/2015 per gli aspetti non esplicitati, prossimamente sarà adottato un testo specifico per questa tipologia di impianti.
Nella sezione della normativa regionale sul portale CURITa questo link, è possibile scaricare il testo.

fonte: curit.it

RISCALDAMENTO DOMESTICO A BIOMASSE, INCENTIVI E SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER ROTTAMARE GLI IMPIANTI OBSOLETI E INQUINANTI IN PROVINCIA DI MANTOVA

RISCALDAMENTO DOMESTICO A BIOMASSE, INCENTIVI E SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER ROTTAMARE GLI IMPIANTI OBSOLETI E INQUINANTI IN PROVINCIA DI MANTOVA – dettaglio_news – ARIA S.p.A.

Si terrà a Gonzaga in data8 Settembre pvdalle ore 10 alle ore 13,30, presso la sala convegni della Fiera Millenaria, il convegno: “RISCALDAMENTO DOMESTICO A BIOMASSE, INCENTIVI E SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER ROTTAMARE GLI IMPIANTI OBSOLETI E INQUINANTI IN PROVINCIA DI MANTOVA” organizzato da REGIONE LOMBARDIA e PROVINCIA DI MANTOVA in collaborazione con AGIRE srl
Per informazioni ed iscrizioni: –https://www.facebook.com/events/1193626730988210/–http://www.agirenet.it/newsite/index.php/it/component/k2/item/281-convegno-biomasse-gonzaga-2020

fonte: curit.it

CURIT: ULTERIORI DETTAGLI PER LA RICARICA DEL PORTAFOGLIO DIGITALE

La ricarica del portafoglio digitale è consentita esclusivamente tramite PagoPA.
Le modalità di utilizzo di questo strumento sono dettagliate nel manuale “Gestione delle operazioni legate al Portafoglio Digitale” pubblicato alla paginahttp://www.curit.it/manuali.
Per poter accedere alla sezione relativa alla gestione del Portafoglio digitale e procedere con la ricarica tramite PagoPA occorre entrare nell’area riservata con le credenziali relative alla DITTA DI MANUTENZIONE, non con le credenziali dell’operatore abilitate all’accesso al Catasto.
Se non ricordate le password, vi invitiamo alla consultazione delle videoguide pubblicate alla paginahttp://www.curit.it/videoguidein cui sono spiegate nel dettaglio sia le procedure di accesso che di recupero password.
È possibile che all’atto di pagamento venga visualizzato come ente creditore “Lombardia Informatica S.p.A.”, in tale situazione potete procedere ugualmente al pagamento e verrà regolarmente riconosciuto il credito sul Portafoglio che state caricando.

Criter, sospensione di alcuni servizi per la pausa estiva

Criter, sospensione di alcuni servizi per la pausa estiva — Energia

Catasto regionale impianti termici – Criter

Riattivato il servizio telefonicoa seguito dell’interruzione perl’emergenza Covid-19. Per informazioni sulle modalità di utilizzo del sistema Criter oltre a inviare una e-mail all’indirizzo accreditamentoenergia@regione.emilia-romagna.it è possibilecontattare direttamente il servizio – dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 – ai seguenti numeri telefonici:

  • 051.527.7652
  • 051.527.6565
  • 051.527.6461

In occasione del mese di agosto il servizio Criter sarà erogato con le seguenti limitazioni:

  • dall’ 08 al 23 agosto compresi non sarà disponibile il servizio di help-desk telefonico e via e-mail. Eventuali richieste verranno quindi prese in carico solo a partire dal 24 agosto;
  • per l’acquisto deibollini calore pulito, dall’ 08 al 23 agosto non sarà possibile effettuare la registrazione nel portafoglio delle imprese delle somme corrisposte tramite bonifico bancario. Eventuali pagamenti effettuati con bonifico bancario saranno operativamente accreditati solo dopo il 24 agosto.

A causa dell’emergenza sanitaria in atto, non è possibile effettuare pagamenti diretti in contanti presso gli uffici competenti fino al 15 ottobre 2020. Rimangono invece completamente attive le funzioni per effettuare il pagamento on-line attraverso il circuito PayER.Sono disponibili tutte le funzionalità dell’applicativo informatico Criter per la registrazione deiLibretti di impiantoe deiRapporti di controllo.

fonte: criter

Assistenza CURIT – Chiusura estiva

Assistenza CURIT – Chiusura estiva – dettaglio_news – ARIA S.p.A.

La prossima chiusura delle attività di assistenza per la pausa estiva sarà dal 8 al 16 agosto 2020 inclusi, pertanto alle ore 12.30 del 7 agosto il servizio di Help Desk sarà disattivato e la riapertura avverrà alle ore 9.30 del 17 agosto.

fonte curit.it

Accordo tra Regione Lombardia e Provincia di Mantova per finanziare la sostituzione di generatori a biomassa

Regione Lombardia e Provincia di Mantova hanno approvato un accordo che metterà a disposizione 258.886 euro per finanziare la sostituzione dei generatori a biomassa di potenza inferiore o uguale a 35 kW che non dispongono del certificato ambientale, con generatori certificati con almeno 4 stelle (secondo il d.m. 186/2017).

La Provincia di Mantova emanerà, entro il 31/12/2020 un bando rivolto ai cittadini che risiedono nel proprio territorio per incentivare la rottamazione di cui sopra, prevedendo un contributo che aggiuntivo all’incentivo previsto dal Conto Termico riconosciuto dal GSE.

Il contributo sarà commisurato al livello emissivo del particolato, indicato nel certificato ambientale del generatore installato, secondo queste percentuali:

  • PP (mg/Nm3) ≤ 20 → contributo aggiuntivo = 40% dell’incentivo Conto Termico
  • PP (mg/Nm3) ≤ 15 → contributo aggiuntivo = 45% dell’incentivo Conto Termico
  • PP (mg/Nm3) ≤ 10 → contributo aggiuntivo = 50% dell’incentivo Conto Termico

DGR 3360 del 14/07/2020

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra

Introduzione.
L’articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 70 del 17
marzo 2020, disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti
amministrativi in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile, in conseguenza degli
effetti determinati dall’epidemia COVID-19.
Il comma 2 del citato articolo 103 prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e
atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al
15 giugno 2020”.
Con la presente Circolare si intendono chiarire gli aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103,
comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n.
146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

Come noto, il D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati
ad effetto serra disciplina, tra le altre cose, il sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese,
che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di
determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
In particolare, gli articoli 7 e 8 del citato D.P.R. n. 146/2018 prevedono che le persone fisiche e le imprese
che svolgono le citate attività devono essere in possesso di un certificato rilasciato dagli Organismi di
certificazione accreditati da ACCREDIA e designati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
Tali certificati hanno una validità di dieci anni per le persone fisiche e di cinque anni per le imprese e
devono essere rinnovati, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei
certificati medesimi.
Le persone fisiche e le imprese che intendono conseguire la certificazione devono:
i) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro
telematico nazionale di cui all’articolo 15 del D.P.R. n.146/2018;
ii) presentare richiesta di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e
designati;
iii) nel caso delle persone fisiche, sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi
relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE)
2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008;
iv) nel caso delle imprese, dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai
pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall’Allegato
B 2.1 del D.P.R. n. 146/2018.
Entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati le persone fisiche e le imprese dovranno
presentare apposita istanza di rinnovo di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati
e designati.
Per il rilascio di nuove certificazioni nonché alle verifiche annuali di mantenimento delle stesse si rimanda
alle specifiche Circolari tecniche di ACCREDIA, ed in particolare alla Circolare informativa N° 03/2020
e N° 04/2020 e la Circolare tecnica DC N° 06/2020.
Modalità di applicazione dell’articolo 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel
campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra, si
rappresenta quanto segue.
2.1. Estensione della validità delle certificazioni
I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018,
in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno validi fino al 15 giugno 2020.
Al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e
designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone
e delle imprese certificate (www.fgas.it), a prorogare fino al 15 giugno 2020 le date dei certificati da loro
rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi), secondo quanto
dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Considerato che ACCREDIA, in quanto organismo unico nazionale di accreditamento, in applicazione
del Regolamento europeo 765/2008, è designato ad attestare la competenza, l’indipendenza e
l’imparzialità degli Organismi di certificazione, a partire dalla data della presente circolare, si adopera per
monitorare l’attività degli Organismi di certificazione di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018 di
prorogare fino al 15 giugno 2020, le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31
gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi).
2.2. Aggiornamento del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate
Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle
imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che consentono, con le medesime
modalità attualmente utilizzate per la trasmissione dei certificati e senza ulteriori oneri, la comunicazione,
da parte degli Organismi di certificazione di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018, del prolungamento
al 15 giugno della validità dei soli certificati, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, in
ottemperanza a quanto previsto all’articolo 103, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
A seguito di questa comunicazione, che avrà immediata efficacia, le persone fisiche e le imprese iscritte
al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018
in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno visibili
nella “Sezione C – Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.
A supporto dell’attività gli Organismi di certificazione potranno accedere ad un elenco dei certificati di
propria competenza rientranti in questa fattispecie.

La presente Circolare è pubblicata sul sito Internet dell’Amministrazione, sul sito www.fgas.it

Regione Friuli – COVID 19

13.03.2020 – DISPOSIZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA A SEGUITO DEL DPCM 11 marzo 2020

SOSPENSIONE DEI CONTROLLI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA SUGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA REGIONALE
In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, si comunica che è sospesa l’attività ispettiva dei controlli per l’efficienza energetica sugli impianti termici sul territorio di competenza regionale.
Per quanto riguarda le manutenzioni e i controlli di efficienza energetica in scadenza in questo periodo, si informa che, ai fini dell’efficienza energetica, verranno considerati validi fino alla vigenza delle misure di contenimento previste dal Presidente del Consiglio e dall’Amministrazione regionale.



AVVISO SULL’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI PER L’
EMERGENZA COVID19


CHIUSURA UFFICI: Si informa la gentile utenza che in ottemperanza alle disposizioni ministeriali gli uffici saranno chiusi al pubblicoda lunedì 16 marzo 2020 a venerdì 3 aprile 2020.
COMUNICAZIONI E-MAIL: Tutte le comunicazioni e richieste inviate all’indirizzoe-mailucit@ucit.udine.it  verranno regolarmente evase.
COMUNICAZIONI TELEFONICHE:E’ attiva una soloa linea telefonicaogni mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e ogni pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Si prega di utilizzare preferibilemente la posta elettronica per le comunicazioni di assistenza e di ordinaria amministrazione. Le principali risposte alle domande che vengono poste più frequentemente sono pubblicate su questo sito (PeriodicitàeDomande frequenti).

AVVISO PER I MANUTENTORI: Il ritiro di eventuali ordini di bollini dovrà essere concordato previo appuntamento. Le richieste di ricarica di portafoglio saranno regolarmente e tempestivamente evase.

fonte ucit

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato la Delibera n. 3013 del 30 marzo 2020, che prevede la proroga di diversi termini amministrativi, tra cui diverse scadenze legate al Catasto Impianti Termici. Di seguito la tabella con tutti i differimenti previsti

TITOLO MISURADISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA
MANUTENZIONE E L’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
– PROROGA TERMINI
RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)
SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
CON INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA
In relazione al paragrafo 14 Controllo, manutenzione
e verifica dell’efficienza degli impianti termici
dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si
dispone quanto segue
PREVISIONE DGR 3965NUOVO TERMINE
14.6. Il successivo controllo
(dell’impianto termico)
deve essere effettuato
entro i termini di cui al
comma 4 (da 1 a 4 anni, a
seconda del tipo di
impianto) a far data
dall’effettuazione
dell’ultimo controllo o
secondo le eventuali
indicazioni dell’installatore
e/o
manutentore ai sensi del
comma 7.
I controlli in scadenza tra il
31 gennaio 2020 ed il 31
maggio 2020 devono essere
svolti entro il 31 luglio 2020.
14.10 Il Rapporto (di
controllo) deve essere
registrato (da parte del
manutentore) in CURIT entro
la fine del mese successivo
alla data di controllo
dell’impianto.
Il termine per le registrazioni
in scadenza dal 1 febbraio
2020 è prorogato al
30.9.2020
14.14 I generatori di calore
per i quali, durante le
operazioni di controllo e
manutenzione, siano stati
rilevati rendimenti di
combustione inferiori ai limiti
fissati, non adeguabili
mediante ulteriori
manutenzioni, devono
essere sostituiti entro 180
giorni dalla data del
controllo.
Le prescrizioni con
scadenze intervenute dal 31
gennaio 2020 sono sospese
fino al 31.7.2020.
SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICAIn relazione al paragrafo 15 “Controllo, manutenzione e
verifica dell’efficienza degli impianti termici alimentati da
biomassa legnosa” dell’Allegato “Disposizioni per
l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli
impianti termici” si dispone quanto segue
PREVISIONE DGR 3965NUOVO TERMINE
15.5 A partire dal 15 ottobre 2014, data di entrata in vigore del D.D.U.O. 5027/2014, la manutenzione dei generatori di calore a biomassa deve essere svolta con la seguente periodicità:
a) Per generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a 15 kW ogni 2 anni;
b) Per apparecchi di potenza termica nominale superiore o uguale a 15 kW ogni anno.
Le manutenzioni in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 maggio 2020 sono rinnovate entro il 31 luglio 2020.
15.8 In ogni caso il Rapporto redatto deve essere registrato a CURIT entro la fine del mese
successivo alla data di controllo
Il termine per le registrazioni
in scadenza dal 1 febbraio
2020 è prorogato al
30.9.2020
SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICAIn relazione al paragrafo 18 “Dichiarazione di avvenuta manutenzione”dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue
ATTUALE PREVISIONENUOVO TERMINE

18.4. La trasmissione a CURIT delle dichiarazioni redatte nell’arco di un mese solare, deve avvenire

entro e non oltre la fine del mese successivo. La medesima scadenza è prevista per la consegna delle

dichiarazioni al CAIT, qualora ci si rivolga a tali strutture per la trasmissione al Catasto.

Il termine per le registrazioni in scadenza dal 1 febbraio 2020 è prorogato al 30.9.2020
18.11 I modelli da utilizzare sono quelli adottati dal D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii. e devono essere trasmessi dalla ditta installatrice entro la fine del mese successivo alla data dell’installazione.I modelli da trasmette a decorrere dal 1.2.2020 sono trasmessi entro il 31.7.2020
SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICAIIn relazione al paragrafo 20 “Attività ispettiva”dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue n relazione al paragrafo 20 “Attività ispettiva”dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue

PREVISIONE DGR 3965
NUOVO TERMINE
4. Qualora in sede di ispezione l’impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento di
combustione previsti per legge, il Responsabile dovrà inviare all’Autorità competente una copia del rapporto di controllo tecnico, redatto in data successiva all’ispezione e nei tempi previsti
dall’Autorità stessa da un tecnico abilitato che attesti il rientro nei limiti previsti. Ove ciò non
accada, il Responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni
dall’ispezione.
È fissato al 30.09.2020 il termine per le scadenze assegnate dall’1.2.2020 dalle Autorità competenti al Responsabile dell’impianto termico per attestare il rientro nei tempi previsti.
5.b la seconda fase mediante la consegna all’Autorità competente, da parte del Responsabile
dell’impianto, entro 60 giorni dalla formale richiesta di presentazione da parte dell’Autorità
competente, di una relazione asseverata……………
Le scadenze successive al 1.2.2020 per la consegna alle Autorità competenti da parte del Responsabile dell’impianto termico che attesti il rientro nei tempi previsti sono traslate al 30.9.2020
SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICAIn relazione al paragrafo 22 “Distributori di combustibile e di energia” dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue
PREVISIONE DGR 3965
NUOVO TERMINE
……i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono
obbligati a fornire alle Autorità ed agli organismi competenti, attraverso la trasmissione telematica
dei dati nel CURIT, le nozioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e
non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
Il termine previsto per la trasmissione è traslato al 31.7.2020

Criter, prorogata al 30 giugno 2020 la scadenza per la registrazione degli impianti

Criter, prorogata al 30 giugno 2020 la scadenza per la registrazione degli impianti — Energia

Approvata la modifica al regolamento regionale in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione.

Criter, prorogata al 30 giugno 2020 la scadenza per la registrazione degli impianti — Energia

Laproroga al 30 giugno 2020del termine ultimo per laregistrazione obbligatoria degli impianti termicinelcatasto regionale Criter– precedentemente previsto per il 31 dicembre 2019 – è la principale modifica recentemente introdotta nelRegolamento Regionale 1/2017che dà attuazione alle disposizioni di legge in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.

Con la modifica apportata è stato inoltre previsto unulteriore periodo di 180 giornioltre tale data (e quindi fino al 31 dicembre 2020) durante il quale è possibile regolarizzare la registrazione dell’impianto nel Catasto Criter senza incorrere nella sanzione prevista dalla legge. La registrazione dell’impianto:

  • è obbligatoria, e l’eventuale inadempienza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro a carico del responsabile dell’impianto;
  • per effettuarla e necessariorivolgersi al tecnico manutentore, che provvede anche a “targare” l’impianto mediante rilascio di un codice identificativo univoco.

Per favorire la lettura del regolamento modificato, è stata predisposta una versione aggiornata del testo delRegolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1 (pdf, 379.7 KB) “Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.i. in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari” coordinato con le modifiche apportate dai successivi provvedimenti approvati.

FONTE: CRITER