Ai sensi della DGR 222 del marzo 2023, è fatto obbligo di procedere all’accatastamento dei camini e di tutte le altre tipologie di generatori alimentati a biomassa.
Cosa significa accatastamento?
E’ una registrazione, via Internet o tramite l’apposito modulistica, di pochi dati che servono a segnalare la presenza del camino o altro generatore di calore sotto i 10 kW.
Si tratta SOLO di un censimento utile a Regione Toscana nell’ambito delle politiche adottate per contrastare l’inquinamento atmosferico dovuto alle PM10.
Ha un costo questo accatastamento?
NESSUN COSTO.
Ci sono sanzioni?
NON vi sono sanzioni immediate.
A.R.R.R. S.p.A. effettua le ispezioni sugli impianti termici “classici” (per esempio la caldaia a gas) come previsto e come avviene ormai da anni. Nell’ambito di tali controlli, se viene riscontrato il mancato accatastamento del camino o altro generatore sotto i 10 kW, l’ispettore richiederà di procedere alla registrazione entro i 30 giorni successivi. SOLO in caso di mancato accatastamento oltre tale termine sarà predisposta una sanzione.
Quindi, nessun problema o scadenza imminente, Se non lo hai ancora fatto, puoi procedere all’accatastamento cliccando sul seguente link:
E’ stata pubblicata la delibera n.1246 del 23-10-2023 che proroga al 31 luglio 2024 il termine per le procedure di accatastamento/registrazione degli impianti a biomassa, sotto la soglia dei 10 kW, inizialmente previsto dalla Deliberazione n. 222/2023 al 30 settembre 2023.
Nel bacino padano le condizioni orografiche e climatiche favoriscono l’accumulo degli inquinanti nell’aria. Gli impianti a biomassa legnosa sono tra le maggiori fonti di emissioni di polveri sottili (PM10) e per questo il loro utilizzo è soggetto a limitazioni, per la salvaguardia della salute di tutti. Il Decreto Ministeriale 186 del 2017 definisce la classe ambientale degli apparecchi per il riscaldamento domestico a biomassa legnosa attribuendo da 1 a 5 stelle alle stufe, alle caldaie o ai camini. Maggiore è il numero di stelle, minori sono le emissioni.
HAI UNA STUFA O UN CAMINETTO A LEGNA E VUOI UTILIZZARLO? Un impianto già installato (stufa o camino) per poter essere utilizzato deve essere classificato almeno 3 stelle.
Quando i limiti di qualità dell’aria in atmosfera sono superati per più giorni consecutivipossono essere emanate delle allerte con l’attivazione di limitazioni temporanee di utilizzo degli impianti meno performanti. In questi casi, se nell’unità abitativa o nell’edificio sono presenti anche altri impianti di riscaldamento di tipo tradizionale, è possibile accendere la stufa o il camino solo se sono rispettati i seguenti parametri: Se il tuo impianto è l’unica fonte di riscaldamento, fino a ottobre 2024 può anche avere meno di 3 stelle.
COSA DEVI FARE PER ASSICURARTI CHE IL TUO IMPIANTO SIA A NORMA
Verifica il numero di stelle e il certificato ambientale Il numero di stelle si trova sul Certificato Ambientale, obbligatorio per tutti i nuovi impianti, rilasciato dal produttore. Gli impianti con meno di 10 anni hanno molto probabilmente il Certificato. Gli impianti di 10-15 anni potrebbero averlo, mentre quelli con più di 15 anni quasi certamente non lo hanno. In quest’ultimo caso non potrai utilizzare il tuo impianto a meno che non rientri nelle deroghe. Deroghe Se non hai il Certificato Ambientale o il tuo impianto non ha almeno 3 stelle ma rientra in uno di questi casi potrai continuare ad utilizzarlo: • impianto con un alto rendimento energetico (almeno 75% se alimentato a legna, 85% se alimentato a pellet, come da scheda tecnica dell’apparecchio); • impianto che costituisce l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione; • piccolo impianto (fino a 10 kW) utilizzato saltuariamente per scopi ricreativi; • impianto storico collocato in edifici soggetti a tutela; • stufa ad accumulo progettata ed assemblata in opera ovvero integrata con l’edificio (es. vecchie stufe in maiolica).
STUFE, CAMINETTI E CALDAIE A BIOMASSA LEGNOSA: REGOLE DI UTILIZZO IN LOMBARDIA VUOI INSTALLARE UN IMPIANTO NUOVO?
I nuovi generatori di calore a biomassa legnosa, per essere installati, devono essere classificati almeno come 4 stelle.
Se la quota altimetrica del Comune è inferiore ai 300 metri slm oltre ad essere 4 stelle, dal 15 ottobre 2024 gli impianti dovranno garantire un valore di emissione di polveri sottili (PP) inferiore o uguale a 15 mg/Nm3 e un Carbonio Organico Totale (COT) minore o uguale a 35 mg/Nm3.
Ai fini del rispetto dei suddetti requisiti, l’altitudine del Comune è riferita all’altitudine del centro del comune, disponibile sul sito dell’ISTAT
HAI UN IMPIANTO A METANO, GPL O ALTRO E VUOI SOSTITUIRLO CON UNA STUFA O UN CAMINETTO A LEGNA?
In tal caso i nuovi impianti devono essere classificati con almeno 5 stelle; ulteriori requisiti dipendono dalla potenza dell’impianto e occorre consultare la delibera regionale n. 5360/2021
FAQ Regione Lombardia ha introdotto disposizioni in base alla classe ambientale degli impianti dal 2017. Se hai un impianto installato prima del 2017 verifica cosa devi fare con il tuo installatore.
Come verifico o come dimostro la classe ambientale del mio impianto? La classe ambientale di appartenenza dell’impianto è definita dal Decreto Ministeriale 186 del 2017 e si misura in «numero di stelle». La classe può essere dimostrata attraverso il Certificato Ambientale che viene consegnato dal produttore al momento dell’acquisto. Maggiore è il numero di stelle e migliore è la qualità ambientale dell’impianto.
Tutti gli impianti hanno il Certificato Ambientale? Anche quelli più vecchi già installati? In caso di acquisto di un impianto nuovo occorre assicurarsi che il venditore fornisca il Certificato Ambientale. Per gli impianti esistenti, in genere, il Certificato Ambientale è disponibile per quelli che hanno meno di 10 anni. Anche gli impianti di 10-15 anni potrebbero averlo, mentre quelli con più di 15 anni quasi certamente non lo hanno.
E se l’impianto non ha il Certificato Ambientale o non ha almeno le tre stelle richieste dalle disposizioni regionali? In questi casi possono essere utilizzati solo:
fino al 15.10.2024 impianti con un rendimento energetico almeno del 75% se alimentati con legna o dell’85% se alimentati con pellet come indicato nel libretto o nella documentazione a corredo dell’impianto, dotati di regolare dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore;
fino al 15.10.2024 impianti che costituiscono l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione;
impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi;
impianti storici, collocati in edifici soggetti a tutela secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”);
stufe ad accumulo progettate ed assemblate in opera secondo la norma UNI EN 15544, in quanto non certificabili.
Dove trovo i valori di PP e COT del mio impianto? Questi valori sono riportati nel Certificato Ambientale.
Cosa è il Libretto di impianto? Il Libretto è una vera e propria carta di identità dell’impianto termico in cui sono riportate le caratteristiche e le sue informazioni. Viene fornito al momento dell’installazione.
Ho un impianto (stufa/camino/caldaia) ma non ho il Libretto, cosa devo fare? Occorre chiamare un installatore o un manutentore abilitato e registrato al Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT), attivo nella tua zona, per regolarizzare l’impianto dotandolo di Libretto e facendolo accatastare. Nell’occasione si deve verificare, se possibile, la classe ambientale dell’apparecchio (numero di stelle) o la verifica della possibilità dell’applicazione delle disposizioni previste al punto 3. L’elenco dei manutentori registrati a CURIT è disponibile al link: https://www.curit.it/cerca_manutentore
Ho il Libretto della stufa, come faccio a sapere se è registrata nel CURIT? Clicca qui https://www.curit.it/cf. Basta inserire il proprio Codice Fiscale abbinato ai dati dell’impianto, reperibili sul proprio Libretto o sull’impianto stesso; in alternativa possono essere richiesti al manutentore.
Cosa succede se non rispetto le prescrizioni di legge? L’autorità competente può effettuare delle ispezioni ed in caso di inadempienza può inoltrare una diffida. Se non si provvede ad effettuare gli interventi necessari entro il termine stabilito è prevista l’irrogazione di una sanzione.
Ci sono dei contributi per sostituire un vecchio impianto? Si, è attualmente disponibile un bando regionale che mette a disposizione degli incentivi che possono aggiungersi ai contributi nazionali disponibili (quali il Conto termico) arrivando a coprire fino al 95% dei costi sostenuti.
Con Decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Clima e Qualità dell’Aria n. 11237 del 28 luglio 2022 sono state approvate le “Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici civili, in attuazione della d.G.R. 3502 del 5.8.2020 e della d.G.R. 5360 dell’11.10.2021”.
Nel documento pubblicato alla pagina del nostro sito che si riferisce alla normativa regionale, vengono fornite specifiche operative rispetto agli impianti termici alimentati da biomassa solida e sono aggiornati gli allegati tecnici.
In occasione dell’entrata in vigore di provvedimenti indicati nelle disposizioni per gli impianti termici alimentati da biomassa solida di cui alla DGR 5360/2021, è necessario procedere con alcuni rilasci per l’adeguamento del catasto CURIT, al fine di consentire le seguenti azioni:
Registrare nuovi generatori a biomassa ed adeguare quelli già registrati con i riferimenti all’efficienza energetico-ambientale del DM 186/17 e le modalità di esercizio;
Registrare il nuovo Rapporto Tipo 1B con la stringa relativa alla misurazione in opera del rendimento secondo la norma UNI 10389-2;
Pagare i contributi previsti alla registrazione del Rapporto Tipo 1B.
La registrazione a CURIT della figura dello Spazzacamino e del Rapporto Tipo 1C, relativo alla pulizia della canna fumaria, saranno rese disponibili a partire dal prossimo mese di settembre.
Per effettuare tali interventi, dopo la sospensione notturna quotidianamente prevista, lunedì 1° agosto p.v. il catasto non sarà reso accessibile fino alle ore 9.30 circa.
A supporto degli operatori, mettiamo a disposizione una breve guida sugli adempimenti per i generatori a biomassa:
Buggetti: «I contributi a copertura dei costi per l’attività di vigilanza sugli attestati di prestazione energetica saranno versati direttamente alla Regione»
La proposta di legge per la ridefinizione dell’oggetto sociale dell’Agenzia regionale recupero risorse spa (Arrr) è stata approvata ieri a maggioranza – favorevole il Pd, astenuti FdI, Lega e M5S –, nella commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale: si formalizzano così le nuove funzioni di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici da parte di Arrr.
A seguito del riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana, la Regione ha infatti ormai da tempo attribuito a sé le funzioni di controllo per l’osservanza degli obblighi da rispettare per l’esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione, funzioni precedentemente delle Province.
In quest’ambito, la Regione si avvale di Arrr – in qualità di società in house – per esercitare le funzioni di verifica e controllo degli impianti termici e attestati di prestazione energetica, sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione e la gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e dei soggetti ispettori con tenuta dei relativi elenchi.
«Con quest’atto, oltre a rideterminare l’attività dell’Agenzia – spiega Ilaria Bugetti (Pd), presidente della commissione – si stabiliscono le modalità di determinazione degli oneri e dei contributi dovuti per le attività di assestamento e ispezione degli impianti termici e si prevede che i contributi a copertura dei costi per l’attività di vigilanza sugli attestati di prestazione energetica siano versati direttamente alla Regione, in analogia a quanto già stabilito per i contributi a copertura delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici».
Bugetti precisa poi che viene istituito «il registro dei medi impianti termici civili da integrarsi nel sistema informativo regionale (Siert)», che diventerà il portale, nonché la banca dati, attraverso cui la Regione provvederà alla ricezione, alla gestione informatica, all’archiviazione, al controllo sia degli impianti termici, sia degli attestati di prestazione energetica. Sarà suddiviso in due moduli: il modulo Cit, che comprenderà il catasto degli impianti di climatizzazione ed il registro dei medi impianti termici civili, e il modulo Ape, che comprenderà l’archivio informatico degli attestati di prestazione energetica.
Infine, con quest’atto si determina l’ammontare del contributo dovuto dai soggetti tenuti al pagamento per il controllo degli impianti termici e quello dovuto dai soggetti tenuti alla trasmissione dell’attestato di Ape. Si stabiliscono le modalità di determinazione degli oneri e dei contributi dovuti per le attività di accertamento, fissando un range tra 5 e 150 euro, e di ispezione degli impianti termici, con un range tra un minimo di 50 e un massimo di 1500 euro. Stabilite anche le modalità per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici. Per quest’ultimo si definiscono due contributi: quello dovuto a copertura dei costi dell’attività di controllo (fissando un range tra 5 e 100 euro) e quello dovuto a copertura dei costi di implementazione del Siert modulo Ape (tra un minimo di 50 e un massimo di 30 euro).
La norma finanziaria prevede maggiori entrate derivanti dai contributi sugli Ape stimandole in euro un milione e 50mila annue e uscite per un importo di un milione e 50mila euro a copertura dei costi aggiuntivi per lo svolgimento delle funzioni.
Con la Legge Regionale n. 8 del 20 maggio 2022 pubblicata sul BURL n. 21, suppl. del 24 Maggio 2022, è stata modificata la sezione della Legge Regionale 24/06 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente“ riguardante le sanzioni per le attività di gestione degli impianti termici.
Le modifiche riguardano in particolare:
L’inosservanza dell’obbligo di tenuta del libretto di impianto;
L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione nomina o revoca incarico Amministratore di Condominio e/o Terzo responsabile;
L’inosservanza della tempistica di registrazione a Catasto della DAM.
Per maggiori dettagli è possibile prendere visione della L.R. 24/2006 modificata e aggiornata al seguente link.
Si avvisano gli utenti che i siti dedicati alle detrazioni fiscali ECOBONUS2022 (ex D.L. 63/2013) e BONUSCASA2022 (ex art. 16 bis del DPR 917/86) sono in fase di riprogrammazione e aggiornamento e saranno resi disponibili entro il mese di marzo 2022. il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati ad ENEA per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 01 gennaio 2022 e la data di messa on-line dei nuovi siti decorrerà da quest’ultima data.
CATASTO CURIT: Attivazione della validazione impianti per il Comune di Cinisello Balsamo
A partire dal 14/12/2021 non sarà più consentita la registrazione di nuovi impianti direttamente a Catasto per il Comune di Cinisello Balsamo.
Come già accade per altri Enti, i nuovi impianti dovranno essere presentati attraverso la scheda di registrazione e l’Ente dovrà validare o meno l’impianto.
E’ importante per tutti gli operatori che, prima di presentare una nuova richiesta di validazione, siano certi che l’impianto in oggetto non sia presente sul Catasto, nel qual caso è possibile procedere normalmente all’acquisizione dello stesso attraverso la funzione specifica.
Inoltre, si ricorda che laddove l’impianto presentato per la validazione dovesse essere respinto, è necessario da parte dell’operatore procedere alla cancellazione della richiesta per poter riutilizzare la Targa impianto indicata.