IL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO: UNA GUIDA PER IL CITTADINO

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IL LIBRETTO
Il Libretto è la “Carta di Identità” dell’impianto. Identifica le principali caratteristiche tecniche e riporta tutte le modifiche, le sostituzioni di apparecchi e componenti e gli interventi di manutenzione effettuati negli anni. Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, sia esistenti che di nuova installazione, compresi quelli alimentati a biomassa, le sottostazioni di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione estiva (con potenza termica >12 kW) e deve essere compilato una volta sola.

IMPIANTI NUOVI
In occasione di una nuova installazione, l’impianto dovrà essere accompagnato dal nuovo libretto. La compilazione iniziale in questo caso deve essere effettuata a cura dell’impresa installatrice nel momento in cui avviene la prima messa in funzione dell’impianto.

IMPIANTI ESISTENTI
Per quelli già esistenti, il nuovo libretto verrà rilasciato dal manutentore, che supporterà il responsabile di impianto nella compilazione durante la prima manutenzione effettuata al fine di inviare la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione all’Ente competente. Per i nuovi impianti coinvolti, come impianti per la climatizzazione estiva, generatori a biomassa e sottostazioni di teleriscaldamento, il libretto viene rilasciato al primo intervento utile.

COSA DEVE FORNIRE IL CITTADINO PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO
1 DATI CATASTALI
2 PUNTO DI RICONSEGNA DEL COMBUSTIBILE – PDR
3 PUNTO DI RICONSEGNA DELL’ENERGIA ELETTRICA – POD
4 DATI DI CONSUMO ENERGETICO
5 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)
6 CODICE REGISTRAZIONE REGISTRO SONDE GEOTERMICHE
7 CODICE PRATICA SISTEMA MUTA – FER

 

News Energia – Nuovo PEAR

PROGRAMMA ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR)

La Giunta regionale, nella seduta del 31 ottobre 2014, con delibera n. X/2577 ha preso atto del nuovo Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e dello sviluppo del relativo procedimento di valutazione ambientale strategica.

La documentazione del PEAR (Programma Energetico Ambientale Regionale e relativi allegati, Rapporto Ambientale e relativi allegati) è, quindi, depositata per 60 giorni consecutivi in forma cartacea presso gli uffici della DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile (UO Energia e Reti Teconologiche) e in versione informatica sul sitoVAS Regione Lombardiae sul sito web dellaDG Ambienteper la consultazione. Durante questo periodo saranno raccolti pareri, contributi ed osservazioni del pubblico interessato secondo quanto previsto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Il PEAR si pone un obiettivo guida: il risparmio di energia da fonte fossile. Il raggiungimento di questo obiettivo, è sì in sintonia con gli importanti obiettivi individuati dall’Unione Europea (la diminuzione delle emissioni di gas climalteranti (riduzione di CO2) e l’incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili), ma è anche una leva per il rilancio del sistema economico e produttivo, in riferimento alle filiere dell’efficientamento e delle rinnovabili.

La domanda di energia nel 2012, influenzata dalla crisi economica tutt’ora in corso, è scesa a 24 Mtep attestandosi a valori prossimi a quelli dell’inizio degli anni 2000. A fronte di una ripresa economica auspicata il PEAR si pone l’obiettivo ambizioso di ridurre i consumi energetici al 2020, prevedendo il disaccoppiamento consumi/PIL in ottica di vera a propria green economy.

Per quanto attiene allo sviluppo delle fonti rinnovabili Regione Lombardia, cogliendo la sollecitazione del Consiglio Regionale, ha programmato di incrementare l’obiettivo assegnatole dallo Stato (11,3% di produzione energetica da fonti rinnovabili rispetto ai consumi energetici) spingendo, in particolare, sulle rinnovabili termiche che sostituiscono direttamente i combustibili fossili utilizzati per il riscaldamento.

Il PEAR abbraccia tutti i campi: settore Civile, Industria, Trasporti, Agricoltura.

Il settore Civile (comprendente gli ambiti del residenziale e del terziario), responsabile del 45 per cento dei consumi regionali, è caratterizzato da un patrimonio edilizio vetusto ed inefficiente soprattutto pubblico (la metà degli edifici appartengono alla classe energetica peggiore). Il PEAR agirà con una politica integrata di normative che incida sia nella costruzione che nella ristrutturazione degli edifici, che a partire dal 2016 saranno quindi energeticamente efficienti (anticipando l’entrata in vigore della normativa europea sugli edifici ad emissione quasi zero), e nella diffusione dell’efficienza impiantistica. In questo caso gli interventi più rilevanti riguardano l’estensione dell’obbligo di ispezione periodica agli impianti a biomassa e l’obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore (efficace strumento per la diffusione di una maggiore consapevolezza da parte degli utenti). Queste misure saranno supportate da adeguati strumenti finanziari (si prevede il lancio di un vero e proprio Piano per la riqualificazione energetica dell’edilizia pubblica).

Questi obiettivi potranno essere raggiunti facendo leva sul principio di corresponsabilità e trasversalità. Corresponsabilità, intesa come contributo al cambiamento energetico non solo del livello pubblico, ma anche di chi nella società opera e vive: i cittadini, le imprese, le associazioni di categoria e di volontariato, il mondo delle cooperative e del sociale. Traversalità intesa come sviluppo di alcuni strumenti, tra cui il sostegno all’attuazione delle azioni previste nei PAES comunali (Piani di Azione per l’Energia Sostenibile), strumento principale del Patto dei Sindaci promosso dalla Commissione Europea. Questa azione è stata già intrapresa nel caso della Provincia di Bergamo e potrà essere replicata su tutto il territorio lombardo.

News Energia – Nuovo PEAR

PROGRAMMA ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR)

La Giunta regionale, nella seduta del 31 ottobre 2014, con delibera n. X/2577 ha preso atto del nuovo Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e dello sviluppo del relativo procedimento di valutazione ambientale strategica.

La documentazione del PEAR (Programma Energetico Ambientale Regionale e relativi allegati, Rapporto Ambientale e relativi allegati) è, quindi, depositata per 60 giorni consecutivi in forma cartacea presso gli uffici della DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile (UO Energia e Reti Teconologiche) e in versione informatica sul sitoVAS Regione Lombardiae sul sito web dellaDG Ambienteper la consultazione. Durante questo periodo saranno raccolti pareri, contributi ed osservazioni del pubblico interessato secondo quanto previsto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Il PEAR si pone un obiettivo guida: il risparmio di energia da fonte fossile. Il raggiungimento di questo obiettivo, è sì in sintonia con gli importanti obiettivi individuati dall’Unione Europea (la diminuzione delle emissioni di gas climalteranti (riduzione di CO2) e l’incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili), ma è anche una leva per il rilancio del sistema economico e produttivo, in riferimento alle filiere dell’efficientamento e delle rinnovabili.

La domanda di energia nel 2012, influenzata dalla crisi economica tutt’ora in corso, è scesa a 24 Mtep attestandosi a valori prossimi a quelli dell’inizio degli anni 2000. A fronte di una ripresa economica auspicata il PEAR si pone l’obiettivo ambizioso di ridurre i consumi energetici al 2020, prevedendo il disaccoppiamento consumi/PIL in ottica di vera a propria green economy.

Per quanto attiene allo sviluppo delle fonti rinnovabili Regione Lombardia, cogliendo la sollecitazione del Consiglio Regionale, ha programmato di incrementare l’obiettivo assegnatole dallo Stato (11,3% di produzione energetica da fonti rinnovabili rispetto ai consumi energetici) spingendo, in particolare, sulle rinnovabili termiche che sostituiscono direttamente i combustibili fossili utilizzati per il riscaldamento.

Il PEAR abbraccia tutti i campi: settore Civile, Industria, Trasporti, Agricoltura.

Il settore Civile (comprendente gli ambiti del residenziale e del terziario), responsabile del 45 per cento dei consumi regionali, è caratterizzato da un patrimonio edilizio vetusto ed inefficiente soprattutto pubblico (la metà degli edifici appartengono alla classe energetica peggiore). Il PEAR agirà con una politica integrata di normative che incida sia nella costruzione che nella ristrutturazione degli edifici, che a partire dal 2016 saranno quindi energeticamente efficienti (anticipando l’entrata in vigore della normativa europea sugli edifici ad emissione quasi zero), e nella diffusione dell’efficienza impiantistica. In questo caso gli interventi più rilevanti riguardano l’estensione dell’obbligo di ispezione periodica agli impianti a biomassa e l’obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore (efficace strumento per la diffusione di una maggiore consapevolezza da parte degli utenti). Queste misure saranno supportate da adeguati strumenti finanziari (si prevede il lancio di un vero e proprio Piano per la riqualificazione energetica dell’edilizia pubblica).

Questi obiettivi potranno essere raggiunti facendo leva sul principio di corresponsabilità e trasversalità. Corresponsabilità, intesa come contributo al cambiamento energetico non solo del livello pubblico, ma anche di chi nella società opera e vive: i cittadini, le imprese, le associazioni di categoria e di volontariato, il mondo delle cooperative e del sociale. Traversalità intesa come sviluppo di alcuni strumenti, tra cui il sostegno all’attuazione delle azioni previste nei PAES comunali (Piani di Azione per l’Energia Sostenibile), strumento principale del Patto dei Sindaci promosso dalla Commissione Europea. Questa azione è stata già intrapresa nel caso della Provincia di Bergamo e potrà essere replicata su tutto il territorio lombardo.

Efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva

Faq: efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva

Ultimo aggiornamento: 19 settembre 2014

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 del decreto 10 febbraio 2014, riportante in allegato i modelli del “Libretto di impianto” e dei “Rapporti di controllo di efficienza energetica”, sono stati resi disponibili gli strumenti che consentono la completa attuazione, da parte del cittadino, di quanto prescrive il  decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: D.P.R. 74/2013) recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari.

Al fine di fornire le risposte ai quesiti pervenuti da amministrazioni locali, imprese, installatori, manutentori e privati cittadini, si riportano le risposte alle domande più frequenti.

IMPIANTO TERMICO

1. Gli ultimi cambiamenti nelle definizioni di “impianto termico” e “unità immobiliare” apportate dalla legge n. 90/2013 hanno generato alcuni dubbi e incertezze. Cosa si intende per “impianto termico”?

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs. 192/2005) regolamenta la progettazione e la realizzazione dei nuovi edifici e degli impianti in essi installati, dei nuovi impianti installati in edifici esistenti nonché le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti. Regolamenta infine l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici.

A tali fini assume particolare importanza la definizione di “impianto termico” che è connessa a tutta la materia regolamentata dal D.lgs. 192/05. L’ultima definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:

 l-tricies “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”

Tenuto conto delle finalità del D.lgs 192/05, si ritiene che l’impianto termico debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di impianto termico comprende anche l’insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW.

Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:

  • gli edifici residenziali monofamiliari.
  • le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

CONTROLLO E MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA

2. Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza?

Il responsabile dell’impianto termico  o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 92/05 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013,  provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. L’Allegato A al D.lgs. 92/05 definisce il responsabile dell’impianto termico come“l’occupante, a  qualsiasi titolo, in  caso  di  singole  unità  immobiliari  residenziali;  il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali  non locate; l’amministratore, in  caso  di  edifici  dotati  di  impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il  proprietario  o l’amministratore  delegato  in  caso  di  edifici  di  proprietà  di soggetti diversi dalle persone fisiche”.

La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l’indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell’installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. La vigente legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li costituiscono.

I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull’impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso.

Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da  operatori abilitati a dette operazioni, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l’utilizzo sicuro dell’impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.

LIBRETTO DI IMPIANTO

3. Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna usare e chi compila questo documento?

Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 – gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. Il modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento. Esso è stato concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell’impianto termico. L’installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti, o il responsabile dell’impianto, per gli impianti esistenti, provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto termico.

Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 153 del 4 luglio 2014, è stata introdotta una proroga agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del DM 10 febbraio 2014. La proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.

Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) dall’impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto.

Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro, si provveda in modo autonomo,  vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.

TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

4. Nel nuovo modello del libretto di impianto nel riquadro 2.5, cosa si intende per “senza recupero termico”, “ a recupero termico parziale” e “ a recupero termico totale”?

In relazione al punto 2.5 del nuovo libretto di impianto si precisa che:

  • il termine “senza recupero termico” individua i circuiti con acqua a perdere;
  • il termine “a recupero termico parziale” individua i circuiti  in cui l’acqua viene parzialmente riciclata (es. torri evaporative);
  • il termine “a recupero termico totale ” individua circuiti chiusi.

CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

5. Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica?

I controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103“in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.”

L’art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.”

Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con la tabella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW.

Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota  “1”  dell’allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita“I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che per“stesso impianto”si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.

Circa i limiti delle potenze, (maggiore o uguale o semplicemente maggiore e segni adottati) citati nel comma 1 dell’art. 8 e nell’allegato A del D.P.R. 74/2013, vanno interpretati nel senso di “maggiore o uguale” in accordo con l’art. 9 del D.P.R. 74/2013 che stabilisce i limiti di potenza per gli accertamenti e le ispezioni. Non si possono, infatti, fare gli accertamenti e/o le ispezioni se non sono previsti i controlli di efficienza energetica.

L’articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, prevede che“gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili”siano esclusi dai controlli di efficienza energetica di cui all’articolo 2, comma 1.

Ai fini della applicazione del DM 10 febbraio 2014, la definizione di “impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili” resta valida anche in presenza di eventuali consumi elettrici degli ausiliari.

PERIODICITÀ DELL’INVIO DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

6. Quando deve essere trasmesso il rapporto di controllo di efficienza energetica all’autorità competente?

I commi 1 e 2 dell’art. 8 del D.P.R 74/2103 prevedono l’obbligo di compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica in occasione dell’esecuzione dei controlli ed eventuale manutenzione secondo le indicazioni fornite dall’installatore o dal manutentore ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto.

Il comma 5 dell’art.8 del D.P.R. 74/2013, circa la cadenza di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica alla Regione o Provincia autonoma o alle autorità da queste all’uopo designate, rimanda all’allegato A dello stesso decreto. Le suddette cadenze devono, comunque, essere rispettate.

Proroga allegati 284

Il decreto legge  91/2014(Rif. pag. 10 paragrafo 7) che proroga gli allegati 284

(da allegare alla dichiarazione di conformita’ al 24 12 2014)

Agli adempimenti relativi all’integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili previsti dall’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

News Curit 1 Agosto

novità portafoglio digitale

Il portafoglio digitale CURIT: dal 1° agosto l’innovativo strumento sarà operativo su tutto il territorio regionale

A partire da 1° agosto, il Portafoglio Digitale, strumento semplice ed economico sviluppato per la gestione del credito e già attivo sperimentalmente dalla stagione termica 2012/2013 per alcuni Enti Locali, sarà reso operativo su tutto il territorio regionale. In occasione quindi delle consuete operazioni di manutenzione degli impianti termici, tutti i contributi previsti dalla normativa (quota regionale e quota prevista per le Autorità competenti) dovranno esserepagati a cura degli operatori (manutentore e amministratore di condominio) tramite lo strumento del Portafoglio Digitale, legato al Catasto Unico Regionale degli impianti termici.

Il carattere innovativo e di semplificazione del servizio risiede proprio nella possibilità per gli operatori di ricaricare il proprio Portafoglio Digitale a seguito degli interventi di manutenzione eseguiti e prima della registrazione a Catasto, senza dover anticipare le spese per l’acquisto di bollini, come avvenuto sino ad ora per la corresponsione del contributo ad alcuniEnti Locali.

Di seguito è possibile scaricare un prospetto che riepiloga le modalità di funzionamento del Portafoglio Digitale.

Scheda informativa portafoglio digitale

News Curit 23 Luglio 2014

novità portafoglio digitale

Il portafoglio digitale CURIT: dal 1° agosto l’innovativo strumento sarà operativo su tutto il territorio regionale

A partire da 1° agosto, il Portafoglio Digitale, strumento semplice ed economico sviluppato per la gestione del credito e già attivo sperimentalmente dalla stagione termica 2012/2013 per alcuni Enti Locali, sarà reso operativo su tutto il territorio regionale. In occasione quindi delle consuete operazioni di manutenzione degli impianti termici, tutti i contributi previsti dalla normativa (quota regionale e quota prevista per le Autorità competenti) dovranno esserepagati a cura degli operatori (manutentore e amministratore di condominio) tramite lo strumento del Portafoglio Digitale, legato al Catasto Unico Regionale degli impianti termici.

Il carattere innovativo e di semplificazione del servizio risiede proprio nella possibilità per gli operatori di ricaricare il proprio Portafoglio Digitale a seguito degli interventi di manutenzione eseguiti e prima della registrazione a Catasto, senza dover anticipare le spese per l’acquisto di bollini, come avvenuto sino ad ora per la corresponsione del contributo ad alcuniEnti Locali.

Di seguito è possibile scaricare un prospetto che riepiloga le modalità di funzionamento del Portafoglio Digitale.

Scheda informativa portafoglio digitale

News decreto taglia-bollette

sprechi_thumb     Impianti termici e gestione delle emissioni, novità nel decreto taglia-bollette

Nel decreto legge n. 91/2014 proroga al 25/12/2014 dell’integrazione del libretto di centrale per gli impianti oltre i 0,035 MW in esercizio al 29/04/2006 e modifiche delle caratteristiche tecniche
I commi 7, 9, 10 e 11 dell’articolo 11 del decreto “taglia-bollette” (decreto legge n. 91/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 24/06/2014) hanno introdotto alcune modifiche alle disposizioni relative alla gestione delle emissioni in atmosfera di impianti termici civili.
In proposito, riportiamo la sintesi delle novità apportate dal provvedimento.
Proroga integrazione del libretto di centrale
Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 0,035 MW (art. 284 co. 2 del D.Lgs. 152/06), in esercizio al 29/04/2006, il libretto di centrale doveva essere integrato da parte del responsabile dell’esercizio e della manutenzione entro il 31/12/2012 con: una dichiarazione di rispetto delle caratteristiche tecniche e dei valori limite di emissione; l’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di emissione.
La scadenza del 31/12/2012, se gli adempimenti non sono già stati espletati, è stata prorogata al 25/12/2014. Queste integrazioni devono poi essere inviate, entro 30 giorni dalla loro redazione, da parte del responsabile dell’esercizio all’autorità competente, che sono definite da ogni Regione/Provincia autonoma.
Modifiche delle caratteristiche tecniche
Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 0,035 MW (art. 285 del D.Lgs. 152/06), viene sostituito l’art. 285 del D.Lgs. 152/06 (“Caratteristiche tecniche”), prevedendo ora che “gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,035 MW devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell’allegato IX alla Parte V del D. Lgs. 152/06 pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria”.
È previsto che gli impianti termici civili che sono stati autorizzati all’emissione in atmosfera ai sensi del titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/06 (come gli impianti
produttivi) prima del 25/6/2014 e che, a partire da questa data, ricadono nel successivo titolo II (impianti termici civili), devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017, purché sui singoli terminali vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore.
Viene ribadito che le dichiarazioni di conformità alle caratteristiche tecniche e di rispetto dei valori limite, devono essere elaborate nei 90 giorni successivi all’adeguamento. Il titolare dell’autorizzazione è equiparato all’installatore ai fini dell’applicazione delle sanzioni.
Inoltre, la norma (art. 5 comma 2 D.Lgs. 108/2013) che ha introdotto le sanzioni per la non corretta gestione delle sostanze lesive dell’ozono prevedeva che entro il 12/04/2014 dovessero essere eliminati i sistemi antincendio contenenti sostanze controllate (es. halon).
All’art.11 comma 5 lettere a) e b) questo termine è stato prorogato sino al 12/01/2015, solo per i detentori che invieranno una comunicazione, entro il 30/09/2014 (Allegato I al D.L.91/2014), ai Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, indicando l’ubicazione dell’impianto, la natura e la quantità della sostanza. Chi non rispetta tale obbligo è soggetto alla pena dell’arresto fino a 1 anno e dell’ammenda fino a 100.000 Euro.

News Curit 18 Luglio 2014

AVVISO A TUTTI GLI UTENTI DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD USO CIVILE: DIFFUSIONE DI FALSA COMUNICAZIONE

Alcuni cittadini hanno segnalato di aver ricevuto una lettera, con il marchio di Regione Lombardia e l’indicazione del recapito di casella postale n. 11124, in cui si comunica che coloro che non sono in regola con i pagamenti relativi agli impianti termici possono sanare la loro posizione mediante un questionario informativo. Tale lettera costituisce a tutti gli effetti un falso, in quanto né Regione Lombardia né Finlombarda (la società regionale che gestisce il Catasto ed il Portale degli impianti termici – CURIT) hanno mai emanato nessuna comunicazione simile.
Si tenga presente, inoltre, che le comunicazioni di Regione Lombardia (sia in formato cartaceo che digitale) riportano sempre l’esatta denominazione della Direzione e dell’Unità organizzativa da cui provengono, sono sempre firmate e riportano la numerazione attribuita dal protocollo regionale.
Nell’attesa di chiarire la vicenda con l’Autorità giudiziaria, si invitano i cittadini e gli operatori che dovessero ricevere comunicazioni prive degli elementi che caratterizzano le autentiche comunicazioni regionali a non tenerne conto e ad informare gli uffici regionali e l’Autorità giudiziaria.
Si ricorda che tutte le comunicazioni regionali in materia di impianti termici sono pubblicate sulPortale della Direzione Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibiledella Regione Lombardia e sul portalewww.curit.it.