F-gas Richiesta delle abilitazioni per comunicare i dati sugli interventi

Il DPR 146/2018 prevede che, a decorrere dal 25 settembre, l’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona certificata, comunicano per via telematica alla Banca dati FGAS, entro 30 giorni dalla data dell’intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste dall’articolo 16 del DPR.

Vanno comunicati tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti FGAS.

L’area Comunicazione interventi sarà attiva, a partire dal 18 settembre, sul portale Banca Dati FGAS.

A partire dal 10 settembre i soggetti obbligati alla comunicazione degli interventi dovranno richiedere al Registro FGAS le credenziali che consentono l’accesso alla Banca Dati e la comunicazione: la richiesta va effettuata trasmettendo unarichiesta abilitazioni,via telematica, dal sito www.fgas.it accessibile con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o di un suo delegato.
Le credenziali vengono richieste dalle imprese certificate oppure dalle imprese non certificate per conto del proprio personale certificato.

Nella richiesta devono essere indicati i nominativi delle persone che opereranno sulla Banca Dati ed effettueranno materialmente l’inserimento delle informazioni relative agli interventi: una volta che la richiesta è stata accolta dalla Camera di commercio questi soggetti ricevono, via mail, le credenziali per l’accesso. Queste persone possono essere interne all’impresa/ente (p.es. personale amministrativo) o esterni ad essa (p.es. professionista o associazione di categoria).

Il manuale che illustra come presentare la richiesta è in allegato.
I quesiti risolti sono disponibili nella sezione FAQ e per richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile utilizzare l’apposito modulo on line.

FONTE: ECOCAMERE

CURIT: Sospensione estiva servizi di assistenza

La prossima chiusura delle attività di assistenza per la pausa estiva sarà dal10 al 19 agosto inclusi.Come da consuetudine, suggeriamo nel periodo di chiusura dei servizi di assistenza di utilizzare il canale SISAL per la ricarica del Portafoglio Digitale, in quanto i bonifici che non andranno a buon fine in modo automatico non potranno essere sbloccati prima della riattivazione dell’assistenza tecnica.

Il rientro dalla pausa estiva porterà diverse novità quest’anno.

Il servizio di assistenza telefonica sarà dismesso. Resteranno attivi i canali dell’help desk e dei form quando non si riesce ad accedere all’area riservata. Tuttavia dal 28 agosto sarà pubblicato il nuovo portale CURIT! Nel nuovo portale sarà disponibile sia nella home page che nel menù di navigazione la voce “ASSISTENZA”, basterà accedere in questa sezione per mettervi in contatto con il nostro servizio di supporto tecnico. La pagina di ASSISTENZA sarà piena di nuovi contenuti:

  • Videoguide semplici ed intuitive;
  • Manuali;
  • FAQ.

FONTE: CURIT

Banca Dati FGAS e comunicazione delle vendite: nuove FAQ e chiarimenti

L’avvento della Banca Dati FGAS rappresenta una vera e propria rivoluzione per il settore italiano della refrigerazione e del condizionamento dell’aria.
In particolare, come noto, dal 25 luglio i venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate che contengono tali gas sono tenuti a comunicare le informazioni relative alle vendite.
Per venire incontro alle imprese che si confrontano con le novità del decreto FGAS, è stata pubblicata sul sito di Ecocamere una nuova serie di FAQ contenente le domande più recenti.
Delle dodici risposte fornite, riportiamo di seguito le più interessanti. Tutte le nuove FAQ sono disponibili aquesta pagina.
Nel caso di fabbricante che vende apparecchiature di refrigerazione ad imprese che inseriscono l’apparecchio in impianti più ampi (per i quali la refrigerazione è solo uno dei componenti) e poi li vendono, chi deve comunicare la vendita?
L’articolo 16 comma 3 del d.P.R. n. 146/2018 prevede che la comunicazione alla Banca dati sia effettuata dall’impresa che fornisce l’apparecchiatura all’utilizzatore finale. Pertanto, nello specifico caso, la vendita deve essere comunicata da colui che vende l’impianto all’utilizzatore finale.
Nel caso di imprese che vendono componenti (p.es circuiti) contenenti fgas, ad un installatore, che li integra (o assembla) al fine di creare un’unica apparecchiatura, nel luogo in cui viene utilizzata o presso il sito dell’installatore, e poi rivende ed installa l’apparecchiatura, chi deve comunicare la vendita?
L’articolo 16 comma 3 del d.P.R. n. 146/2018 prevede che la comunicazione alla Banca dati sia effettuata dall’impresa che fornisce l’apparecchiatura all’utilizzatore finale. Pertanto, nello specifico caso, la vendita deve essere comunicata dal soggetto che assembla l’apparecchiatura e la vende all’utilizzatore finale.
La vendita diretta ad utilizzatori finali che sono soggetti esteri, deve essere comunicata?
Per quanto riguarda le apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS, la vendita a soggetti esteri va comunicata: a. nel caso di vendita a imprese in possesso di certificato estero riconosciuto in Italia e che svolgono la loro attività sul territorio nazionale; b. nel caso di acquirenti non certificati che intendono far installare l’apparecchiatura in Italia e che si impegnano a farlo, avvalendosi di imprese certificate.
Come deve comportarsi il venditore di apparecchiature in caso di vendita ad un installatore?
Se il venditore vende l’apparecchiatura ad un installatore che acquista direttamente per conto di un utilizzatore finale, allora la vendita viene comunicata dal venditore che acquisisce il numero di certificato dell’installatore e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Il venditore che vende l’apparecchiatura ad un installatore che non conosce l’utilizzatore finale non dovrà comunicare la vendita. In questo caso l’obbligo è in capo all’installatore e si possono verificare due situazioni: 1. se l’installatore offre un servizio di installazione con vendita, allora l’installatore comunicherà la vendita contestualmente all’installazione. 2. se l’installatore vende senza effettuare l’installazione, allora dovrà essere iscritto come venditore e comunicare la vendita.
Il venditore vende apparecchiature ad un soggetto non certificato, che svolge l’attività di noleggio delle medesime. Chi deve comunicare la vendita?
Se il venditore vende le apparecchiature ad un soggetto che svolge solo il noleggio delle medesime, allora la comunicazione dovrà essere effettuata dal venditore.
In caso di vendita di apparecchiature a soggetti non in possesso di certificato (p.es. idraulici, imprese edili) la vendita va comunicata?
Il venditore che fornisce apparecchiature a soggetti non in possesso di certificato e che non sono utilizzatori finali, non dovrà comunicare la vendita. La vendita dovrà essere comunicata dall’acquirente, che dovrà essere in possesso dei requisiti per svolgere un’attività commerciale e dovrà comunicare l’utilizzatore finale.
In caso di vendita fatta ad un installatore certificato (acquirente) che non conosce la destinazione finale, il venditore non è obbligato a comunicare la vendita, ma ha l’obbligo di verificare la validità della certificazione dell’acquirente stesso?
La verifica del possesso del certificato deve essere effettuata solo nel caso di comunicazione di vendita. Se il venditore lo ritiene, a propria tutela, potrà predisporre e far firmare all’acquirente un documento nel quale l’acquirente stesso dichiara il proprio impegno  a comunicare le informazioni previste dall’articolo 16 del d.P.R. n. 146/2018 nel momento in cui effettuerà la vendita. La verifica del possesso del certificato deve essere effettuata solo nel caso di comunicazione di vendita. Se il venditore lo ritiene, a propria tutela, potrà predisporre e far firmare all’acquirente un documento nel quale l’acquirente stesso dichiara il proprio impegno  a comunicare le informazioni previste dall’articolo 16 del d.P.R. n. 146/2018 nel momento in cui effettuerà la vendita.
Deve essere comunicata la vendita del gas R-1234yf?
Non trattandosi di un gas fluorurato elencato all’allegato I al Regolamento (UE) n. 517/2014, la vendita non va comunicata, a meno che non sia parte di una miscela contenente almeno uno dei gas di cui all’allegato 1 del medesimo Regolamento.
Perché nella sezione vendite viene fornita la possibilità di indicare, come tipologia di FGAS il gas “riciclato”?
Premesso che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 517/2014, il gas riciclato è gas fluorurato a effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base, lo stesso Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede, all’articolo 12 che “I gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati sono etichettati con l’indicazione che la sostanza è stata rigenerata o riciclata, informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione o riciclaggio”.Quindi il campo verrà barrato, se rilevante, in caso di vendita di FGAS per i quali l’etichetta riporti l’indicazione dell’impianto di riciclaggio.


fonte: industriaeformazione.it

Catasto Regione Emilia Romagna Impianti Termici (CRITER) – SCADENZE 2019

Dal 1° giugno 2017 in Emilia-Romagna è operativo ilCatasto Regionale Impianti Termici – CRITER.

Con la modifica del Regolamento regionale 3 aprile 2017, approvata il 24 luglio 2018, è stataprorogata la scadenza diaccatastamento per gli impianti esistenti. La nuovascadenza è fissata per il 31/12/2019per tutti i Comuni dell’Emilia Romagna.

IMPIANTI SOGGETTI AD ACCATASTAMENTO

Devono essere inseriti in CRITER gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.In particolare sono soggetti all’obbligo di registrazione in CRITER:

  • gli impianti di riscaldamento di potenza superiore a 5 kW
  • gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria (sono esclusi gli scaldabagni) di potenza superiore a 5 kW
  • gli impianti di raffrescamento estivo di potenza superiore a 12 kW.

Sono quindi incluse le seguenti tipologie di impianti:

  • caldaie alimentate a combustibili fossili (gas naturale, GPL, gasolio, carbone, olio combustibile, altri combustibili fossili solidi, liquidi o gassosi);
  • impianti alimentati da biomassa legnosa (es. legna, cippato, pellet, bricchette);
  • pompe di calore e/o collettori solari termici utilizzati per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata con potenza termica utile complessiva superiore a 12 kW;
  • gruppi frigoriferi utilizzati per la climatizzazione estiva degli ambienti con potenza frigorifera utile complessiva superiore a 12 kW;
  • scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
  • cogeneratori e trigeneratori;
  • impianti centralizzati per la produzione di acqua calda sanitaria al servizio di più utenze o ad uso pubblico;
  • stufe, caminetti chiusi, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante esclusivamente nel caso in cui siano fissi e la somma delle potenze degli apparecchi installati nella singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 5 kW.

Sono esclusi dagli obblighi:

  • cucine economiche, termo cucine, caminetti aperti;
  • scaldacqua unifamiliari;
  • gli impianti inseriti in cicli di processo.

Ricordiamo che ilCRITER è un sistema informativo regionale, in cui confluiscono e vengono aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale. Il CRITER consente alla Regione di svolgere in maniera efficace le attività di accertamento ed ispezione al fine di garantire l’adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché di disporre di informazioni utili per le attività di pianificazione e programmazione del settore energetico regionale.

COSA BISOGNA FARE ENTRO IL 31/12/2019

Si tratta innanzitutto di censire gli impianti esistenti e di provvedere a caricare in CRITER i risultati dei periodici controlli di efficienza energetica, nonché delle attività di accertamento ed ispezione condotte dalla Regione.

La registrazione degli impianti termici nel catasto regionale CRITER è obbligatoria, e si effettua tramite:

  1. la trasmissione alla Regione del “Libretto di impianto per la climatizzazione”;
  2. targatura univoca dell’impianto.

Il“Libretto”viene rilasciato dall’impresa installatrice per gli impianti di nuova realizzazione, o dall’impresa manutentrice per gli impianti esistenti, secondo le modalità qui schematizzate.

Latargaturaha l’obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice da associare al libretto di impianto e da riportare su tutti i documenti di cui è prevista la trasmissione alla Regione.

Ilcodice di targaturaviene rilasciato dall’applicativo informatico CRITER al momento della registrazione del libretto di impianto e identifica l’impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio.

Il rispetto delle disposizioni normative qui descritte è in capo al Responsabile d’Impianto. Il mancato adempimento può comportaresanzioniamministrative tra 500 e 3.000 euro.

fonte: http://www.ecologiaeconsulenza.it/

 

Puglia: approvate modifiche alla legge sul Catasto energetico regionale

Slittano i termini del sistema di pagamento elettronico dei bollini verdi, per l’invio della relazione biennale sulle ispezioni degli impianti e del percorso formativo di 10 ore per i soggetti abilitati.

l Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità le modifiche alle norme riguardanti il Catasto energetico regionale.

Dati i ritardi nella progettazione dei sistemi di gestione del processo di certificazione energetica degli edifici e per il catasto degli impianti termici, è stato necessario prevedere lo slittamento dei termini di alcune attività, tra cui, il sistema di pagamento elettronico dei bollini verdi, che partirà dal1° gennaio 2020, l’invio della relazione biennale sulle ispezioni degli impianti – fissato al31 ottobre 2019– e il percorso formativo di 10 ore per i soggetti abilitati che dovrà essere ultimato entro il31 dicembre 2019.

fonte: https://www.casaeclima.com/

F-GAS – POSSIBILE EFFETUARE L’INVIO MASSIVO DI UN UNICO FILE CONTENENTE I DATI RELATIVI A PIU’ PUNTI VENDITA

Rilasciata una nuova funzionalità, per comunicare, in maniera massiva, i dati delle vendite di F gas e di apparecchiature relativi a più punti vendita, a partire da un UNICO file XML.

Dal 16 luglio è stata rilasciata una nuova funzionalità, per cui è possibile comunicare, in maniera massiva, i dati delle vendite di F gas e di apparecchiature relativi a più punti vendita, a partire da un UNICO file XML.
Se l’utente vorrà utilizzare questa funzionalità, nel file XML dovrà essere indicato l’identificativo di ogni punto vendita. Gli identificativi dei punti vendita sono riportati nella Visura del Rivenditore disponibile nell’area riservata https://venditori.fgas.it
Il file XML deve essere validato secondo lo schema XSD reso disponibile nell’area Comunicazione vendite del porta
FONTE: bancadati.fgas.it

DAL 25 GIUGNO E’ ATTIVA L’AREA COMUNICAZIONE VENDITA DELLA BANCA DATI F-GAS

I venditori iscritti al Registro possono accedere all’area per la comunicazione delle vendite
In base al D.P.R 146/2018 le imprese che vendono agli utilizzatori finali gas fluorurati o apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, devono, a partire dal 25 luglio prossimo, comunicare le informazioni relative alla vendita.
Le informazioni vengono comunicate via telematica attraverso le funzionalità disponibili nell’area comunicazione vendite della Banca Dati FGAS:

A partire dal 25 giugno le imprese, già iscritte preventivamente al Registro, possono accedere al portale e apprenderne le funzionalità, precaricare il catalogo dei propri clienti nonché dei gas e delle apparecchiature vendute.
La comunicazione dei dati potrà essere effettuata solo a partire dal 25 luglio.
FONTE: bancadati.fgas.it

MANUALE ISCRIZIONE PER I VENDITORI AL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE BANCA DATI FGAS

E’ disponibile il Manuale rivolto aivenditoriper l’iscirizione al registro Telematico Nazionale BANCA DATI FGAS. Potete trovarlo al link:

https://bancadati.fgas.it/Documents/Download/1675?filename=BancaDatiFGAS-ManualeIscrizione_1.1.pdf.

Dal 10 giugno sul portale  Banca Dati FGAS  è stata resa disponibile la scrivania venditori, raggiungibile sempre dall’indirizzo https://bancadati.fgas.it: da questa scrivania i venditori si iscrivono al Registro secondo quanto previsto dall’art. 16 c.9 del DPR 146/2018.

Il 24 giugno verrà resa disponibile l’area per la comunicazione vendite.
A supporto dell’iscrizione è disponibile un manuale operativo: successivamente, in tempi rapidi, saranno disponibili i manuali per la comunicazione delle vendite.
Questo consentirà ai venditori, precedentemente iscritti, di sperimentare le modalità per la trasmissione dei dati.
La trasmissione vera e propria, ovviamente, non potrà essere effettuata sino al 25 luglio.
Nell’area riservata i venditori troveranno anche
• Il formato standard del file .xls per la trasmissione dei dati di vendita
• Il formato standard xsd per la trasmissione dei dati di vendita, ma anche per il precaricamento in Banca Dati del catalogo delle apparecchiature e dei gas: questo consentirà ai venditori di precaricare nel sistema i dati relativi a clienti, e apparecchiature e FGAS venduti.
Sul sitoEcocamere è disponibile un ampio, e costantemente aggiornato, repertorio di quesi

FONTE: bancadati.fgas.it

F-GAS OBBLIGHI PER LE IMPRESE E LE PERSONE CERTIFICATE

D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e stabilisce che dal 25 settembre 2019, le imprese certificate (o le persone, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

II D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e, all’articolo 16, stabilisce che, a decorrere da 8 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 25 settembre 2019, le imprese certificate (o le persone nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindeee dalla quantità di FGAS in essa contenute
  • apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;
  • pompe di calore fisse;
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio;
  • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • commutatori elettrici
La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:
A. dall’installazione delle apparecchiature;
B. Dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
C. Dallo smantellamento delle apparecchiature.
Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.
Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, un diritto di segreteria annuale (non legato al numero di comunicazioni) pari a 21,00 €.
I dati che dovranno essere comunicati, via telematica con inserimento diretto nel sistema o compilazione massiva con file in formato Excel o XML, sono:
  • data di installazione (secondo la definizione di installazione) o data dell’intervento;
  • fattura e scontrino di vendita (se disponibile);
  • luogo di installazione/smantellamento;
  • anagrafica dell’operatore;
  • tipologia di apparecchiatura;
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti;
  • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  • dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento;
  • quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura.
A partire dal25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento 517/2014 sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati: gli operatori (ovvero i proprietari , o comunque coloro che esercitano un controllo effettivo sulle apparecchiature) potranno scaricare da un’apposita area riservata i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature.
La Banca Dati sarà raggiungibile dal sito https://bancadati.fgas.iT
FONTE: bancadati.fgas.it

EVENTI FORMATIVI SUI NUOVI OBBLIGHI FGAS PER RIVENDITORI

Le Camere di commercio organizzano seminari rivolti a venditori di gas e apparecchiature che li contengono in previsione dell’entrata a regime degli obblighi previsti dal DPR 146/2018.
In base al D.P.R. n. 146/2018, a partire dal25 luglio 2019le imprese che vendono ad utilizzatori finali gas fluorurati e apparecchiature che li contengono devono iscriversi al Registro telematico nazionale e comunicare i dati di vendita alla Banca Dati FGAS istituita dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e gestita dalle Camere di commercio.
Le Camere organizzano una serie di seminari per illustrare le novità della normativa e i sistemi telematici per l’iscrizione e la comunicazione delle informazioni.
I seminari già organizzati si terranno aTorinoil 19 giugno, aMilanoil 25 giugno, aBolzanoil 26 giugno e a Padova il 27 giugno.
Per informazioni consultare i siti delle camere di commercio.
Fonte: bancadati.fgas.it