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Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra

Introduzione.
L’articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 70 del 17
marzo 2020, disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti
amministrativi in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile, in conseguenza degli
effetti determinati dall’epidemia COVID-19.
Il comma 2 del citato articolo 103 prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e
atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al
15 giugno 2020”.
Con la presente Circolare si intendono chiarire gli aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103,
comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n.
146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

Come noto, il D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati
ad effetto serra disciplina, tra le altre cose, il sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese,
che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di
determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
In particolare, gli articoli 7 e 8 del citato D.P.R. n. 146/2018 prevedono che le persone fisiche e le imprese
che svolgono le citate attività devono essere in possesso di un certificato rilasciato dagli Organismi di
certificazione accreditati da ACCREDIA e designati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
Tali certificati hanno una validità di dieci anni per le persone fisiche e di cinque anni per le imprese e
devono essere rinnovati, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei
certificati medesimi.
Le persone fisiche e le imprese che intendono conseguire la certificazione devono:
i) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro
telematico nazionale di cui all’articolo 15 del D.P.R. n.146/2018;
ii) presentare richiesta di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e
designati;
iii) nel caso delle persone fisiche, sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi
relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE)
2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008;
iv) nel caso delle imprese, dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai
pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall’Allegato
B 2.1 del D.P.R. n. 146/2018.
Entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati le persone fisiche e le imprese dovranno
presentare apposita istanza di rinnovo di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati
e designati.
Per il rilascio di nuove certificazioni nonché alle verifiche annuali di mantenimento delle stesse si rimanda
alle specifiche Circolari tecniche di ACCREDIA, ed in particolare alla Circolare informativa N° 03/2020
e N° 04/2020 e la Circolare tecnica DC N° 06/2020.
Modalità di applicazione dell’articolo 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel
campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra, si
rappresenta quanto segue.
2.1. Estensione della validità delle certificazioni
I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018,
in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno validi fino al 15 giugno 2020.
Al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e
designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone
e delle imprese certificate (www.fgas.it), a prorogare fino al 15 giugno 2020 le date dei certificati da loro
rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi), secondo quanto
dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Considerato che ACCREDIA, in quanto organismo unico nazionale di accreditamento, in applicazione
del Regolamento europeo 765/2008, è designato ad attestare la competenza, l’indipendenza e
l’imparzialità degli Organismi di certificazione, a partire dalla data della presente circolare, si adopera per
monitorare l’attività degli Organismi di certificazione di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018 di
prorogare fino al 15 giugno 2020, le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31
gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi).
2.2. Aggiornamento del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate
Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle
imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che consentono, con le medesime
modalità attualmente utilizzate per la trasmissione dei certificati e senza ulteriori oneri, la comunicazione,
da parte degli Organismi di certificazione di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018, del prolungamento
al 15 giugno della validità dei soli certificati, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, in
ottemperanza a quanto previsto all’articolo 103, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
A seguito di questa comunicazione, che avrà immediata efficacia, le persone fisiche e le imprese iscritte
al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018
in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno visibili
nella “Sezione C – Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.
A supporto dell’attività gli Organismi di certificazione potranno accedere ad un elenco dei certificati di
propria competenza rientranti in questa fattispecie.

La presente Circolare è pubblicata sul sito Internet dell’Amministrazione, sul sito www.fgas.it

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