TITOLO MISURA | DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E L’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI – PROROGA TERMINI |
RIFERIMENTI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (DGR E DECRETO ATTUATIVO) | |
SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICA | In relazione al paragrafo 14 Controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti termici dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue |
PREVISIONE DGR 3965 | NUOVO TERMINE |
14.6. Il successivo controllo (dell’impianto termico) deve essere effettuato entro i termini di cui al comma 4 (da 1 a 4 anni, a seconda del tipo di impianto) a far data dall’effettuazione dell’ultimo controllo o secondo le eventuali indicazioni dell’installatore e/o manutentore ai sensi del comma 7. | I controlli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020 devono essere svolti entro il 31 luglio 2020. |
14.10 Il Rapporto (di controllo) deve essere registrato (da parte del manutentore) in CURIT entro la fine del mese successivo alla data di controllo dell’impianto. | Il termine per le registrazioni in scadenza dal 1 febbraio 2020 è prorogato al 30.9.2020 |
14.14 I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni, devono essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del controllo. | Le prescrizioni con scadenze intervenute dal 31 gennaio 2020 sono sospese fino al 31.7.2020. |
SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICA | In relazione al paragrafo 15 “Controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa” dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue |
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15.5 A partire dal 15 ottobre 2014, data di entrata in vigore del D.D.U.O. 5027/2014, la manutenzione dei generatori di calore a biomassa deve essere svolta con la seguente periodicità: a) Per generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a 15 kW ogni 2 anni; b) Per apparecchi di potenza termica nominale superiore o uguale a 15 kW ogni anno. | Le manutenzioni in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 maggio 2020 sono rinnovate entro il 31 luglio 2020. |
15.8 In ogni caso il Rapporto redatto deve essere registrato a CURIT entro la fine del mese successivo alla data di controllo | Il termine per le registrazioni in scadenza dal 1 febbraio 2020 è prorogato al 30.9.2020 |
SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICA | In relazione al paragrafo 18 “Dichiarazione di avvenuta manutenzione” dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue |
ATTUALE PREVISIONE | NUOVO TERMINE |
18.4. La trasmissione a CURIT delle dichiarazioni redatte nell’arco di un mese solare, deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo. La medesima scadenza è prevista per la consegna delle dichiarazioni al CAIT, qualora ci si rivolga a tali strutture per la trasmissione al Catasto. | Il termine per le registrazioni in scadenza dal 1 febbraio 2020 è prorogato al 30.9.2020 |
18.11 I modelli da utilizzare sono quelli adottati dal D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii. e devono essere trasmessi dalla ditta installatrice entro la fine del mese successivo alla data dell’installazione. | I modelli da trasmette a decorrere dal 1.2.2020 sono trasmessi entro il 31.7.2020 |
SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICA I | In relazione al paragrafo 20 “Attività ispettiva” dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue n relazione al paragrafo 20 “Attività ispettiva” dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue |
PREVISIONE DGR 3965 | NUOVO TERMINE |
4. Qualora in sede di ispezione l’impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento di combustione previsti per legge, il Responsabile dovrà inviare all’Autorità competente una copia del rapporto di controllo tecnico, redatto in data successiva all’ispezione e nei tempi previsti dall’Autorità stessa da un tecnico abilitato che attesti il rientro nei limiti previsti. Ove ciò non accada, il Responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni dall’ispezione. | È fissato al 30.09.2020 il termine per le scadenze assegnate dall’1.2.2020 dalle Autorità competenti al Responsabile dell’impianto termico per attestare il rientro nei tempi previsti. |
5.b la seconda fase mediante la consegna all’Autorità competente, da parte del Responsabile dell’impianto, entro 60 giorni dalla formale richiesta di presentazione da parte dell’Autorità competente, di una relazione asseverata…………… | Le scadenze successive al 1.2.2020 per la consegna alle Autorità competenti da parte del Responsabile dell’impianto termico che attesti il rientro nei tempi previsti sono traslate al 30.9.2020 |
SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICA | In relazione al paragrafo 22 “Distributori di combustibile e di energia” dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue |
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……i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono obbligati a fornire alle Autorità ed agli organismi competenti, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel CURIT, le nozioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo. | Il termine previsto per la trasmissione è traslato al 31.7.2020 |