Home / News / La Giunta della Regione Lombardia ha approvato la Delibera n. 3013 del 30 marzo 2020, che prevede la proroga di diversi termini amministrativi, tra cui diverse scadenze legate al Catasto Impianti Termici. Di seguito la tabella con tutti i differimenti previsti

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato la Delibera n. 3013 del 30 marzo 2020, che prevede la proroga di diversi termini amministrativi, tra cui diverse scadenze legate al Catasto Impianti Termici. Di seguito la tabella con tutti i differimenti previsti

TITOLO MISURA DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA
MANUTENZIONE E L’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
– PROROGA TERMINI
RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI (DGR E
DECRETO ATTUATIVO)
SPECIFICHE SULLA
PROROGA DEI TERMINI
CON INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA
In relazione al paragrafo 14 Controllo, manutenzione
e verifica dell’efficienza degli impianti termici
dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si
dispone quanto segue
PREVISIONE DGR 3965 NUOVO TERMINE
14.6. Il successivo controllo
(dell’impianto termico)
deve essere effettuato
entro i termini di cui al
comma 4 (da 1 a 4 anni, a
seconda del tipo di
impianto) a far data
dall’effettuazione
dell’ultimo controllo o
secondo le eventuali
indicazioni dell’installatore
e/o
manutentore ai sensi del
comma 7.
I controlli in scadenza tra il
31 gennaio 2020 ed il 31
maggio 2020 devono essere
svolti entro il 31 luglio 2020.
14.10 Il Rapporto (di
controllo) deve essere
registrato (da parte del
manutentore) in CURIT entro
la fine del mese successivo
alla data di controllo
dell’impianto.
Il termine per le registrazioni
in scadenza dal 1 febbraio
2020 è prorogato al
30.9.2020
14.14 I generatori di calore
per i quali, durante le
operazioni di controllo e
manutenzione, siano stati
rilevati rendimenti di
combustione inferiori ai limiti
fissati, non adeguabili
mediante ulteriori
manutenzioni, devono
essere sostituiti entro 180
giorni dalla data del
controllo.
Le prescrizioni con
scadenze intervenute dal 31
gennaio 2020 sono sospese
fino al 31.7.2020.
SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICA In relazione al paragrafo 15 “Controllo, manutenzione e
verifica dell’efficienza degli impianti termici alimentati da
biomassa legnosa” dell’Allegato “Disposizioni per
l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli
impianti termici” si dispone quanto segue
PREVISIONE DGR 3965NUOVO TERMINE
15.5 A partire dal 15 ottobre 2014, data di entrata in vigore del D.D.U.O. 5027/2014, la manutenzione dei generatori di calore a biomassa deve essere svolta con la seguente periodicità:
a) Per generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a 15 kW ogni 2 anni;
b) Per apparecchi di potenza termica nominale superiore o uguale a 15 kW ogni anno.
Le manutenzioni in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 maggio 2020 sono rinnovate entro il 31 luglio 2020.
15.8 In ogni caso il Rapporto redatto deve essere registrato a CURIT entro la fine del mese
successivo alla data di controllo
Il termine per le registrazioni
in scadenza dal 1 febbraio
2020 è prorogato al
30.9.2020
SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICA In relazione al paragrafo 18 “Dichiarazione di avvenuta manutenzione dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue
ATTUALE PREVISIONE NUOVO TERMINE

18.4. La trasmissione a CURIT delle dichiarazioni redatte nell’arco di un mese solare, deve avvenire

entro e non oltre la fine del mese successivo. La medesima scadenza è prevista per la consegna delle

dichiarazioni al CAIT, qualora ci si rivolga a tali strutture per la trasmissione al Catasto.

Il termine per le registrazioni in scadenza dal 1 febbraio 2020 è prorogato al 30.9.2020
18.11 I modelli da utilizzare sono quelli adottati dal D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii. e devono essere trasmessi dalla ditta installatrice entro la fine del mese successivo alla data dell’installazione. I modelli da trasmette a decorrere dal 1.2.2020 sono trasmessi entro il 31.7.2020
SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICA I In relazione al paragrafo 20 “Attività ispettivadell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue n relazione al paragrafo 20 “Attività ispettivadell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue

PREVISIONE DGR 3965
NUOVO TERMINE
4. Qualora in sede di ispezione l’impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento di
combustione previsti per legge, il Responsabile dovrà inviare all’Autorità competente una copia del rapporto di controllo tecnico, redatto in data successiva all’ispezione e nei tempi previsti
dall’Autorità stessa da un tecnico abilitato che attesti il rientro nei limiti previsti. Ove ciò non
accada, il Responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni
dall’ispezione.
È fissato al 30.09.2020 il termine per le scadenze assegnate dall’1.2.2020 dalle Autorità competenti al Responsabile dell’impianto termico per attestare il rientro nei tempi previsti.
5.b la seconda fase mediante la consegna all’Autorità competente, da parte del Responsabile
dell’impianto, entro 60 giorni dalla formale richiesta di presentazione da parte dell’Autorità
competente, di una relazione asseverata……………
Le scadenze successive al 1.2.2020 per la consegna alle Autorità competenti da parte del Responsabile dell’impianto termico che attesti il rientro nei tempi previsti sono traslate al 30.9.2020
SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICA In relazione al paragrafo 22 “Distributori di combustibile e di energia” dell’Allegato “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” si dispone quanto segue
PREVISIONE DGR 3965
NUOVO TERMINE
……i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono
obbligati a fornire alle Autorità ed agli organismi competenti, attraverso la trasmissione telematica
dei dati nel CURIT, le nozioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e
non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
Il termine previsto per la trasmissione è traslato al 31.7.2020
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