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Banca Dati FGAS e comunicazione delle vendite: nuove FAQ e chiarimenti

L’avvento della Banca Dati FGAS rappresenta una vera e propria rivoluzione per il settore italiano della refrigerazione e del condizionamento dell’aria.
In particolare, come noto, dal 25 luglio i venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate che contengono tali gas sono tenuti a comunicare le informazioni relative alle vendite.
Per venire incontro alle imprese che si confrontano con le novità del decreto FGAS, è stata pubblicata sul sito di Ecocamere una nuova serie di FAQ contenente le domande più recenti.
Delle dodici risposte fornite, riportiamo di seguito le più interessanti. Tutte le nuove FAQ sono disponibili a questa pagina.
Nel caso di fabbricante che vende apparecchiature di refrigerazione ad imprese che inseriscono l’apparecchio in impianti più ampi (per i quali la refrigerazione è solo uno dei componenti) e poi li vendono, chi deve comunicare la vendita?
L’articolo 16 comma 3 del d.P.R. n. 146/2018 prevede che la comunicazione alla Banca dati sia effettuata dall’impresa che fornisce l’apparecchiatura all’utilizzatore finale. Pertanto, nello specifico caso, la vendita deve essere comunicata da colui che vende l’impianto all’utilizzatore finale.
Nel caso di imprese che vendono componenti (p.es circuiti) contenenti fgas, ad un installatore, che li integra (o assembla) al fine di creare un’unica apparecchiatura, nel luogo in cui viene utilizzata o presso il sito dell’installatore, e poi rivende ed installa l’apparecchiatura, chi deve comunicare la vendita?
L’articolo 16 comma 3 del d.P.R. n. 146/2018 prevede che la comunicazione alla Banca dati sia effettuata dall’impresa che fornisce l’apparecchiatura all’utilizzatore finale. Pertanto, nello specifico caso, la vendita deve essere comunicata dal soggetto che assembla l’apparecchiatura e la vende all’utilizzatore finale.
La vendita diretta ad utilizzatori finali che sono soggetti esteri, deve essere comunicata?
Per quanto riguarda le apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS, la vendita a soggetti esteri va comunicata: a. nel caso di vendita a imprese in possesso di certificato estero riconosciuto in Italia e che svolgono la loro attività sul territorio nazionale; b. nel caso di acquirenti non certificati che intendono far installare l’apparecchiatura in Italia e che si impegnano a farlo, avvalendosi di imprese certificate.
Come deve comportarsi il venditore di apparecchiature in caso di vendita ad un installatore?
Se il venditore vende l’apparecchiatura ad un installatore che acquista direttamente per conto di un utilizzatore finale, allora la vendita viene comunicata dal venditore che acquisisce il numero di certificato dell’installatore e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Il venditore che vende l’apparecchiatura ad un installatore che non conosce l’utilizzatore finale non dovrà comunicare la vendita. In questo caso l’obbligo è in capo all’installatore e si possono verificare due situazioni: 1. se l’installatore offre un servizio di installazione con vendita, allora l’installatore comunicherà la vendita contestualmente all’installazione. 2. se l’installatore vende senza effettuare l’installazione, allora dovrà essere iscritto come venditore e comunicare la vendita.
Il venditore vende apparecchiature ad un soggetto non certificato, che svolge l’attività di noleggio delle medesime. Chi deve comunicare la vendita?
Se il venditore vende le apparecchiature ad un soggetto che svolge solo il noleggio delle medesime, allora la comunicazione dovrà essere effettuata dal venditore.
In caso di vendita di apparecchiature a soggetti non in possesso di certificato (p.es. idraulici, imprese edili) la vendita va comunicata?
Il venditore che fornisce apparecchiature a soggetti non in possesso di certificato e che non sono utilizzatori finali, non dovrà comunicare la vendita. La vendita dovrà essere comunicata dall’acquirente, che dovrà essere in possesso dei requisiti per svolgere un’attività commerciale e dovrà comunicare l’utilizzatore finale.
In caso di vendita fatta ad un installatore certificato (acquirente) che non conosce la destinazione finale, il venditore non è obbligato a comunicare la vendita, ma ha l’obbligo di verificare la validità della certificazione dell’acquirente stesso?
La verifica del possesso del certificato deve essere effettuata solo nel caso di comunicazione di vendita. Se il venditore lo ritiene, a propria tutela, potrà predisporre e far firmare all’acquirente un documento nel quale l’acquirente stesso dichiara il proprio impegno  a comunicare le informazioni previste dall’articolo 16 del d.P.R. n. 146/2018 nel momento in cui effettuerà la vendita. La verifica del possesso del certificato deve essere effettuata solo nel caso di comunicazione di vendita. Se il venditore lo ritiene, a propria tutela, potrà predisporre e far firmare all’acquirente un documento nel quale l’acquirente stesso dichiara il proprio impegno  a comunicare le informazioni previste dall’articolo 16 del d.P.R. n. 146/2018 nel momento in cui effettuerà la vendita.
Deve essere comunicata la vendita del gas R-1234yf?
Non trattandosi di un gas fluorurato elencato all’allegato I al Regolamento (UE) n. 517/2014, la vendita non va comunicata, a meno che non sia parte di una miscela contenente almeno uno dei gas di cui all’allegato 1 del medesimo Regolamento.
Perché nella sezione vendite viene fornita la possibilità di indicare, come tipologia di FGAS il gas “riciclato”?
Premesso che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 517/2014, il gas riciclato è gas fluorurato a effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base, lo stesso Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede, all’articolo 12 che “I gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati sono etichettati con l’indicazione che la sostanza è stata rigenerata o riciclata, informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione o riciclaggio”.Quindi il campo verrà barrato, se rilevante, in caso di vendita di FGAS per i quali l’etichetta riporti l’indicazione dell’impianto di riciclaggio.


fonte: industriaeformazione.it

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